Gestione dei rifiuti in officina

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Per la natura stessa del lavoro di riparazione svolta in officina, è normale che si creino diversi tipi di rifiuti legati ai pezzi sostituiti e a tutti i “consumabili”.

I rifiuti prodotti in officina non possono essere smaltiti con la raccolta urbana, nemmeno nelle zone dove non vige la raccolta differenziata, perché trattasi di rifiuti speciali, molto spesso che possono essere nocive, se non addirittura pericolose, per la salute delle persone e dell’ambiente.

Esiste quindi un’apposita legislazione per i rifiuti speciali che indica il modo corretto di stoccarli e smaltirli.

La classificazione dei rifiuti

Secondo il D.Lgs. 152/2006 sono definiti “rifiuti speciali” i rifiuti provenienti da scarti di lavorazioni industriali (compresi macchinari obsoleti e pezzi o parti di veicoli), attività sanitarie e commerciali. I rifiuti delle officine e carrozzerie sono rifiuti speciali e possono essere “pericolosi” (ad es. liquidi, batterie…) o “non pericolosi” (ad. es. rottami, pezzi di carrozzeria…).
In ogni caso questi rifiuti devono essere trasportati da società iscritte all’Albo Gestori Ambientali presso centri di smaltimento autorizzati.

Secondo la legge, i proprietari delle autofficine sono obbligati a tenere un registro per tenere traccia di tutti i rifiuti speciali che produce.

Il registro comprende:
 
  • registro di carico-scarico contenente tutte le caratteristiche del rifiuto in termini qualitativi e quantitativi: data e numero di registrazione, codici C.E.R., peso e descrizione del rifiuto. In fase di scarico ne va inoltre precisata la destinazione, specificando se si tratta di recupero o smaltimento.
  • formulario di identificazione del rifiuto per il trasporto e lo smaltimento per il trasporto di qualsiasi rifiuto speciale. Deve quindi riportare informazioni essenziali come generalità del produttore, trasportatore e destinatario. Ma anche tutti i dati relativi al tipo di rifiuto: tipologia, codice C.E.R., quantità, origine e destinazione.
  • MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) da presentare annualmente alla Camera di Commercio del territorio. È un documento obbligatorio per i produttori di rifiuti speciali pericolosi e anche per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti.

I rifiuti speciali possono essere smaltiti
  • a cadenza almeno trimestrale
  • al raggiungimento di 30 metri cubi complessivi di rifiuti (contenenti al massimo 10 metri cubi di rifiuti speciali)
  • al massimo entro un anno dallo stoccaggio presso il deposito temporaneo

Non è possibile accumulare rifiuti per periodi prolungati. Si possono però avere depositi temporanei, attenendosi sempre a precise regole che prevedono un periodo massimo di stoccaggio, lo smaltimento di determinate tipologie di rifiuto e specifici imballaggi, come previsto dalla legge.

Nell’attesa che si accumulino i rifiuti necessari per lo smaltimento, i rifiuti devono essere immagazzinati per categorie omogenee e rispettando le norme relative alla gestione delle sostanze in essi contenute.

Anche gli imballaggi dei rifiuti devono seguire le normative riportando l’etichetta relativa alle sostanze pericolose.

I rifiuti più comuni sono:
 
  • Oli esausti
  • Batterie
  • Pneumatici 
  • Filtri
  • Liquidi refrigeranti
  • Rottami ferrosi
  • Materiali assorbenti (questi si differenziano per contaminati o non contaminati e smaltiti secondo questa differenza)

Come abbiamo già accennato nel corso dell’articolo, i rifiuti sono classificati con dei codici, così come stabilito dal C.E.R. (il Codice Europeo ei Rifiuti).

Il C.E.R. è composto da 3 coppie di numeri, nel seguente ordine:
 
  • prima coppia: attività o categoria che genera i rifiuti
  • seconda coppia: processo produttivo da cui derivano i rifiuti
  • terza coppia: il singolo rifiuto

Al termine della stringa numerica può esserci un asterisco (*): se presente, significa che è un rifiuto pericoloso.

Esempio: CER 13 02 01* identifica l’olio esausto classificato come rifiuto pericoloso.
 

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