Targa prova, quando usarla? Tutti gli aggiornamenti

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L’utilizzo della targa prova, un argomento tornato alla ribalta di recente che ha creato dei problemi alle attività di autoriparazione. 
La targa prova infatti viene rilasciata per scopi particolari (prove tecniche del veicolo, per vendite o allestimento, oppure per test sperimentali) e l’utilizzo non coerente con la normativa vigente porta a sanzioni pecuniarie di diversa entità.
Ma quali auto possono utilizzarla? È proprio a questa domanda che si sta cercando una risposta univoca, in seguito ad alcune vicende che hanno sollevato diversi dubbi in merito.

Il Ministero dell’Interno, con la nota n.300/A/2689/18/105/20/3 del 30 marzo 2018 ha sottolineato che la circolazione su strada delle auto immatricolate e munite di targa di prova può avvenire solo se il veicolo è ha un’assicurazione RCA ed è revisionato. In caso contrario, tutti gli operatori della attività di autoriparazione che non rispettano queste norme risultano quindi passibili di sanzioni secondo quanto previsto dal Codice della Strada. A sostegno di quanto affermato, sono state riportate alcune sentenze emesse in questi ultimi anni e in particolare a quella del Tribunale di Vicenza del 22 febbraio 2016. In questa sentenza è stato infatti stabilito che un veicolo già immatricolato non possa circolare con la targa di prova: nel caso questa targa venisse utilizzata per prove tecniche, eventuali danni provocati devono  ripagati dall’assicurazione del veicolo, non dalla RCA della targa di prova. In pratica viene ribadito quanto già stabilito nel dal D.P.R. 474/2001: le auto già immatricolate non possono usare la targa di prova tranne che in alcune situazioni specifiche.   
Le interpretazioni della Polizia stradale e della Motorizzazione, essendo discordanti rispetto a quanto contenuto in questa nota- la prima sostiene che la targa prova riguarda solo un veicolo non immatricolato, mentre il secondo che si debba rispettare la prassi attuale stabilita dal DPR 474/2001-  ha richiesto ulteriori specifiche dal Ministero dell’Interno. Nella circolare n. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018 il Ministero dell’Interno ha ricordato come esista una diversa interpretazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che invece ha ammesso la possibilità della targa di prova anche su veicoli immatricolati.
Per risolvere la situazione, almeno finché il Consiglio di stato non si pronuncerà in merito, il Ministero dell’Interno ha inviato una circolare alle prefetture e ai compartimenti della polizia stradale chiedendo che non venga applicata alcuna sanzione ai veicoli già immatricolati con targa di prova, anche se dovessero risultare privi di assicurazione o revisione. 

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